Mediazione civile: orientamento
La mediazione (d.lgs. 28/2010, aggiornato dal d.lgs. 149/2022) è gestita da organismi iscritti nel registro del Ministero. In molte materie è condizione di procedibilità prima della causa.
Come fare, passo dopo passo
Apri la pagina giustizia.it sugli organismi di mediazione e il portale mediazione.giustizia.it (registro organismi e mediatori).
Scegli un organismo iscritto nel registro, non un «mediatore» fuori elenco.
Deposita l’istanza presso l’organismo (spesso con avvocato, soprattutto se la mediazione è obbligatoria: verifica la norma vigente sul sito del Ministero).
Se non trovi accordo, l’organismo rilascia il verbale utile per il giudizio. Conservalo.
Costi e materie obbligatorie: solo bando/regolamento dell’organismo e d.lgs. 28/2010 sul sito giustizia.it. Non usare listini non ministeriali.
Link utili ufficiali
Organismi di mediazione — registro e iscrizione
Cos’è la mediazione e il registro
Portale mediazione civile
Registro organismi e mediatori
Errori comuni
- Saltare la mediazione obbligatoria e vedersi dichiarare improcedibile la causa
Cosa NON fare
- Non firmare verbali senza averli letti: possono avere effetti vincolanti
Domande Frequenti
Quanto dura?
I termini sono nel d.lgs. 28/2010 e nel regolamento dell’organismo. Leggi giustizia.it e il foglio informativo dell’organismo scelto.
Posso farla senza avvocato?
Dipende dalla materia e dalle riforme. Il Ministero e l’organismo indicano quando l’assistenza legale è necessaria. In dubbio, chiedi all’Ordine degli avvocati.
Checklist finale
Assicurati di aver completato ogni punto per chiudere la pratica.
- Organismo verificato sul registro Ministero
- Istanza depositata
- Verbale conservato
Busssola non è un sito ufficiale della Pubblica Amministrazione. Questa guida ha scopo informativo. Verifica sempre le procedure sui portali ufficiali prima di intraprendere azioni legali, fiscali o amministrative.