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2026-07-22 · verificato 2026-10-16

Fonte verificata: INPS

Assegno di Inclusione (ADI): regole per il rinnovo dopo 18 mesi e tutele speciali

Il messaggio INPS n. 2437 del 22 luglio 2026 definisce i tempi di presentazione per il rinnovo dell’ADI (12 mesi) al termine dei primi 18 mesi. Circolare n. 58/2026 per l’accesso con permessi di soggiorno speciali.

L’Assegno di Inclusione è erogato per un massimo di 18 mesi continuativi. Alla scadenza del primo ciclo, la domanda di rinnovo per ulteriori 12 mesi deve essere presentata esclusivamente nel mese successivo a quello dell’ultimo accredito (ad esempio, chi riceve la 18esima mensilità a luglio può inviare la domanda ad agosto).

La domanda di rinnovo costituisce una nuova istanza e richiede la verifica di tutti i requisiti patrimoniali e reddituali, con le franchigie sulla casa di proprietà incrementate a 91.500 euro (120.000 euro nei capoluoghi metropolitani).

Con circolare n. 58 del 20 maggio 2026, l’INPS ha inoltre precisato l’accesso alla misura per i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (vittime di violenza domestica, tratta e caporalato ex artt. 18, 18-bis e 18-ter TUI).

Cosa cambia

  • Messaggio INPS n. 2437/2026: domanda di rinnovo solo nel mese successivo all’ultimo accredito
  • Verifica delle nuove franchigie ISEE per l’abitazione principale
  • Circolare INPS n. 58/2026 per inclusione e tutela vittime di sfruttamento o violenza

Chi riguarda: Nuclei beneficiari di ADI giunti al termine dei 18 mesi e nuovi richiedenti con requisiti anagrafici o di svantaggio certificato.

Cosa fare

  1. Controlla su MyINPS il numero di mensilità già erogate
  2. Invia la domanda di rinnovo nel mese successivo alla 18esima mensilità, non prima
  3. Sottoscrivi il Patto di Attivazione Digitale (PAD) sulla piattaforma SIISL

Fonti ufficiali e verificate