2026-10-20 · verificato 2026-10-26
Fonte verificata: Senato della Repubblica — NormattivaDiritto di manifestare, identificazione e minori: cosa prevede la legge e come comportarsi in piazza
L’art. 17 della Costituzione tutela le riunioni pacifiche e senz’armi. Come funzionano la richiesta di generalità (art. 651 c.p.), l’accompagnamento per identificazione (art. 349 c.p.p.), il divieto di travisamento e le tutele per i minori fermati.
L’art. 17 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi». Per le riunioni in luogo pubblico, i promotori sono tenuti a inviare preavviso scritto al Questore almeno tre giorni prima dell’evento (art. 18 TULPS). La mancata notifica del preavviso costituisce un reato contravvenzionale a carico esclusivo dei promotori: i cittadini che prendono parte a un corteo spontaneo o convocato sui social non commettono alcun illecito per la sola presenza, purché la manifestazione si mantenga pacifica.
Durante un servizio di ordine pubblico, le Forze di polizia possono procedere all’identificazione delle persone presenti. L’art. 651 del codice penale impone l’obbligo di dichiarare le proprie generalità esatte (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) a un pubblico ufficiale che ne faccia richiesta. Sebbene la legge non preveda una sanzione penale per la semplice dimenticanza del documento cartaceo o elettronico, l’art. 349 c.p.p. e l’art. 11 L. 191/1978 consentono alla polizia giudiziaria di accompagnare nei propri uffici chi non è in grado di dimostrare la propria identità o fornisce dati dubbi, trattenendolo per i rilievi fotodattiloscopici per il tempo strettamente necessario (massimo 12 ore, elevabili a 24 ore con autorizzazione del PM).
Un principio cardine della legislazione sull’ordine pubblico è il divieto di travisamento: l’art. 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (e successive modifiche) punisce con l’arresto e l’ammenda chiunque utilizzi caschi protettivi o qualunque altro strumento (passamontagna, balaclava, maschere o sciarpe sollevate a celare il viso) idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico durante manifestazioni, senza un giustificato motivo.
Per quanto riguarda i minorenni, l’ordinamento penale minorile (d.P.R. 448/1988) stabilisce garanzie inderogabili: in caso di fermo o accompagnamento in ufficio di un minorenne, la polizia ha l’obbligo di dare immediata notizia ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nessun atto di interrogatorio può svolgersi senza l’assistenza di un difensore (di fiducia o d’ufficio nominato dal Tribunale per i Minorenni). Ricordiamo inoltre che gli under 14 non sono mai imputabili penalmente ai sensi dell’art. 97 c.p., ferma restando la possibilità di affidamento alla famiglia o segnalazione ai servizi sociali.
Cosa cambia
- Quadro chiaro sul diritto costituzionale di riunione (Art. 17 Cost.) e responsabilità del preavviso (art. 18 TULPS)
- Distinzione tra obbligo di dichiarare le generalità (art. 651 c.p.) e facoltà di accompagnamento per identificazione (art. 349 c.p.p., max 12/24 ore)
- Divieto tassativo di travisamento del volto in luogo pubblico (Legge 152/1975)
- Tutele speciali inderogabili per minori di 18 anni: avviso immediato ai genitori e nomina obbligatoria del difensore
Chi riguarda: Cittadini che partecipano a cortei e manifestazioni, studenti, associazioni civiche, famiglie con figli minorenni e operatori dell’informazione.
Cosa fare
- Porta sempre con te un documento d’identità in corso di validità (CIE, passaporto o patente): rende immediata l’identificazione ed evita l’accompagnamento in caserma
- Fornisci con calma le tue generalità complete al pubblico ufficiale in servizio, senza rifiutarti né fornire dati alterati
- Non coprirti il volto con passamontagna o caschi: il travisamento in luogo pubblico durante manifestazioni è un reato penale autonomo
- Se un figlio minorenne viene fermato, recati subito presso il comando di polizia indicato e chiedi la presenza del difensore prima di qualunque verbalizzazione
Fonti ufficiali e verificate
Articolo 17 della Costituzione — Diritto di riunione pacifica e senz’armi
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-17
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 18 e 4 TULPS)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773
Codice di Procedura Penale — art. 349 (Accompagnamento per identificazione)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art349
Disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (d.P.R. 448/1988)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448