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2026-10-08 · verificato 2026-10-16

Fonte verificata: Garante per la protezione dei dati personali

Deepfake e intelligenza artificiale: il Garante Privacy rafforza le tutele contro la manipolazione digitale

Con il riepilogo dell’8 ottobre 2026, il Garante Privacy fa il punto sui provvedimenti contro i deepfake: stop ad app che generano immagini intime non consensuali, applicazione del nuovo reato (art. 612-quater c.p.) e vincoli di trasparenza.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato l’8 ottobre 2026 una dettagliata ricognizione dei provvedimenti adottati in materia di deepfake e intelligenza artificiale, alla luce della legge n. 132 che ha introdotto all’art. 612-quater c.p. il reato di "Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con intelligenza artificiale".

L’Autorità è intervenuta con provvedimenti restrittivi d’urgenza nei confronti di piattaforme (come Clothoff) che permettevano la generazione di nudità virtuali non consensuali a partire da foto ordinarie, e ha richiamato al rispetto della dignità anche le trasmissioni satiriche che impiegano cloni vocali e video di personaggi pubblici.

Il Garante ha ribadito che la diffusione di video o audio deepfake senza consenso costituisce violazione sia penale che della disciplina privacy europea (GDPR), con facoltà per i cittadini di presentare reclami d’urgenza e chiedere la rimozione tempestiva dei contenuti.

Cosa cambia

  • Operatività dell’art. 612-quater c.p. per la punizione della diffusione di contenuti manipolati con IA
  • Stop e limitazione provvisoria dei trattamenti per app e bot che generano nudi non consensuali
  • Canali rapidi del Garante per segnalare furti di immagine e manipolazioni digitali

Chi riguarda: Cittadini, minori, donne e professionisti vittime di manipolazione di immagini o clonazione vocale.

Cosa fare

  1. In caso di diffusione di deepfake intimi, utilizza il canale d’urgenza del Garante Privacy per bloccare la propagazione online
  2. Conserva prove digitali (URL, screenshot con data e orario, intestazioni) prima che i contenuti vengano modificati
  3. Sporgi querela presso la Polizia Postale o le forze dell’ordine per il reato previsto dall’art. 612-quater c.p.

Fonti ufficiali e verificate